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Associazione Culturale
“Maimoni e Grastula”
STATUTO
TITOLO I
Natura e finalità dell’Associazione
ARTICOLO
1
E'
costituita l'Associazione Culturale “Maimoni e Grastula” con
sede in Gadoni (NU) in via Umberto I°, L’Associazione ha
durata illimitata e svolge la sua opera senza perseguire
scopi di lucro.
ARTICOLO
2
SCOPI
Lo
scopo dell’Associazione è quello di svolgere attività di
promozione e divulgazione culturale, e di recupero delle antiche
tradizioni della comunità di Gadoni con particolare riferimento
alle manifestazioni e ai riti inerenti al carnevale gadonese.
Per
il raggiungimento dei suoi scopi e in via strumentale
l’Associazione potrà chiedere finanziamenti e contributi
anche a fondo perduto ed in genere potrà compiere qualunque
operazione mobiliare, bancaria, finanziaria, che sia ritenuta
utile e opportuna; stipulare convenzioni o contratti con
federazioni ed Enti pubblici e privati, aderire ad Enti,
Federazioni, Associazioni pubbliche e private, sia nazionali che
internazionali.
TITOLO
II
Associati
ARTICOLO
3
DEFINIZIONE
Fanno
parte dell’Associazione:
a)
I Soci Fondatori: coloro che intervengono all’atto
costitutivo e danno vita alla prima fase degli organi sociali;
b)
I Soci Ordinari: coloro che avendo presentato domanda e
versato la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo,
accettano totalmente il presente Statuto e il regolamento
interno e si impegnano per il raggiungimento degli scopi che
l’Associazione si prefigge.
Ai
Soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente
documentate.
ARTICOLO
4
AMMISSIONE
La
domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio
Direttivo mediante la compilazione di un modulo nel quale
verranno indicati:
a)
I dati anagrafici;
b)
La residenza;
c)
La professione;
d)
Il recapito telefonico.
Al
suddetto modulo dovrà essere allegata una fotocopia del
documento di identità.
L'ammissione
a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte
del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e
contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di
ammissione a Socio da parte di un minorenne dovrà essere
controfirmata da chi ne esercita la potestà.
Attraverso
la compilazione del modulo si accettano tutte le disposizioni
contenute nel presente Statuto e nel regolamento interno
dell’Associazione.
ARTICOLO
5
DIRITTI
E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Tutti
gli Associati devono ottemperare ai medesimi obblighi.
Hanno
diritto di voto nell’Assemblea Generale tutti gli Associati
che abbiano compiuto i 16 anni.
Possono
essere eletti alle cariche associative tutti gli Associati che
abbiano compiuto i 18 anni.
Tutti
gli Associati sono tenuti a prestare il lavoro preventivamente
concordato.
Tutti
gli Associati hanno diritto a recedere dall'appartenenza
all'Associazione.
Tutti
gli Associati sono tenuti a versare la quota associativa
annuale.
Tutti
gli Associati sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed il
regolamento interno.
ARTICOLO
6
PERDITA
DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
I
Soci cessano di appartenere all'Associazione:
a)
Per dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
b)
Per morosità: il Socio che non provvederà al pagamento
della quota associativa entro 15 gg. dalla scadenza, si intenderà
di diritto escluso dall'Associazione;
c)
Per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio
che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori
dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce
ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio
ha diritto al contraddittorio. La delibera di espulsione deve
essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci. Il Socio
espulso non può più essere riproposto.
TITOLO
III
Disposizioni
economico-finanziarie
ARTICOLO
7
PATRIMONIO
Le
risorse dell’Associazione sono costituite da: beni immobili e
mobili; contributi; donazioni e lasciti.
I
contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote
associative annuali, stabilite dal consiglio direttivo e da
eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea
Generale dei Soci che ne determinano l’ammontare.
Le
elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati
dall’Assemblea Generale dei Soci, che delibera sulla loro
utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie
dell’organizzazione.
E'
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione
non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO
8
ESERCIZIO
FINANZIARIO
L’esercizio
finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno. Il Revisore dei Conti, coadiuvato dal Tesoriere, deve
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
I
bilanci consuntivo e preventivo devono essere approvati
dall’Assemblea Generale dei Soci ogni anno entro il mese di
maggio.
I
bilanci devono essere depositati presso la sede
dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per
essere consultato da ogni Associato.
TITOLO
IV
Organi
dell’Associazione
ARTICOLO
9
ORGANI
Gli
organi dell’Associazione sono:
a)
L’Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e
straordinaria);
b)
Il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO
10
L’ASSEMBLEA
GENERALE DEI SOCI
L'Assemblea
Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo
dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e
straordinarie.
Potranno
prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della
quota annua.
Nessun
socio potrà essere rappresentato da altri.
L’Assemblea
Generale dei Soci è convocata almeno una volta all’anno in
via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o
richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 degli aventi
diritto al voto.
In
prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è
presente la maggioranza degli aventi diritto al voto e delibera
validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda
convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea
straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e
col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al
voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero
dei presenti.
La
convocazione va resa nota agli Associati 15 giorni prima
dell’assemblea.
Di
ogni seduta deve essere redatto e conservato il relativo
verbale.
ARTICOLO
11
COMPITI
DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea
Generale dei Soci ha i seguenti compiti:
a)
Eleggere il Consiglio Direttivo;
b)
Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
c)
Discutere ed approvare ogni altra questione proposta dal
Consiglio Direttivo;
d)
Approvare il programma delle attività dell'Associazione;
e)
Proporre eventuali modifiche al presente Statuto e al
regolamento interno.
ARTICOLO
12
IL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti
dall’Assemblea Generale dei Soci fra i propri componenti.
Il
Consiglio Direttivo è validamente operativo quando sono
presenti almeno tre Consiglieri, uno dei quali deve essere
tassativamente il Presidente o il Vicepresidente.
Nei
casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza
di un Consigliere l'Assemblea Generale dei Soci provvede
tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato il quale
resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio
Direttivo.
I
membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività
gratuitamente, durano in carica due anni e possono essere
riconfermati.
La
convocazione del Consiglio Direttivo va fatta con avviso ad ogni
componente.
ARTICOLO
13
COMPITI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione
ed è convocato dal Presidente o da almeno due dei componenti su
richiesta motivata.
Il
Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione.
I
suoi compiti sono:
a)
Predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea
Generale dei Soci;
b)
Formalizzare le proposte per la gestione
dell’Associazione;
c)
Stabilire gli importi delle quote annuali delle varie
categorie di Soci;
d)
Eleggere il Presidente.
ARTICOLO
14
IL
PRESIDENTE
Il
Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto per
tutti i futuri mandati.
Il
Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a
tutti gli effetti.
I
suoi compiti sono:
a)
Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
b)
Sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti
dall’Associazione;
c)
Dirigere e coordinare tutta l’attività
dell’Associazione;
d)
Aprire e chiudere i conti correnti bancari e postali e
procedere a tutte le operazioni;
e)
Conferire ai Soci procura speciale per la gestione di
attività varie, previa approvazione
del Consiglio Direttivo;
f)
Assegnare le cariche di Vicepresidente, Segretario,
Tesoriere e Revisore dei Conti tra i membri del Consiglio
Direttivo previa consultazione degli stessi.
ARTICOLO
15
IL
VICEPRESIDENTE
Il
Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutti gli atti di
sua competenza in caso di assenza o impedimento del medesimo.
ARTICOLO
16
IL
SEGRETARIO
Il
Segretario ha poteri di ordinaria amministrazione, tra i quali:
a)
Organizzare gli uffici amministrativi
dell’Associazione, con funzioni eminentemente operative e di
supporto tecnico;
b)
Coordinare ed armonizzare l’operato dei diversi organi
dell’Associazione, controllare gli adempimenti delle diverse
incombenze connesse alla vita dell’Associazione;
c)
Curare i rapporti dell’Associazione con gli uffici
pubblici e privati;
d)
Redigere il verbale di ciascuna riunione dell’Assemblea
Generale dei Soci.
ARTICOLO
17
IL
TESORIERE
Il
Tesoriere è colui che registra tutti i movimenti di cassa
annotandoli nei registri dell’Associazione da lui custoditi.
Il
Tesoriere coadiuva il Revisore dei Conti nella redazione dei
bilanci preventivo e consuntivo.
ARTICOLO
18
IL
REVISORE DEI CONTI
Il
Revisore dei Conti ha il compito di redigere i bilanci
preventivo e consuntivo coadiuvato dal Tesoriere.
TITOLO
V
Regolamento
interno
ARTICOLO
19
REGOLAMENTO
INTERNO
Il
regolamento interno è creato, adottato ed eventualmente
modificato dall’Assemblea Generale dei Soci a maggioranza
relativa al fine di disciplinare il comportamento degli
Associati ed organizzare i lavori.
La
proposta di modifica del regolamento interno può essere
presentata da qualsiasi Associato durante le riunioni
dell’Assemblea Generale dei Soci e verrà messa ai voti.
Le
norme contenute nel regolamento interno devono in ogni caso
essere conformi alle disposizioni del presente Statuto; il
Consiglio Direttivo, ha il compito di verificare tale conformità
e rigettare la proposta in caso di difformità.
In
qualsiasi momento della vita dell’Associazione, ciascun
Associato ha la facoltà di richiedere la verifica di conformità.
TITOLO
VI
Disposizioni
finali
ARTICOLO
20
SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE
Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato da almeno i 2/3
dell’Assemblea straordinaria.
Il
patrimonio residuo dell’Ente deve essere devoluto ad altri
Enti o Associazioni operanti sul territorio che perseguono
simili finalità. La decisione in merito alla destinazione del
patrimonio residuo dovrà essere presa dall’ultimo Consiglio
Direttivo in carica a maggioranza assoluta.
ARTICOLO
21
MODIFICHE
ALLO STATUTO
Le
eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse
e deliberate solo dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta
del Consiglio Direttivo o dei 2/3 degli Associati.
L’Assemblea
Generale dei Soci potrà deliberare solo con la presenza di
almeno 4/5 degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Il
presente articolo non è passibile di modifica.
ARTICOLO
22
NORME
FINALI
Per
quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di
legge vigenti in materia e il regolamento interno
dell’Associazione.
Gadoni,
lì 04/10/2007
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